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venerdì 16 dicembre 2016

Pubblica Amministrazione. Tutti gli atti sono disponibili per il cittadino; a nessuno può essere precluso ciò che fanno (o non fanno) gli amminiistratori

ITALIA-OGGI


Si chiama trasparenza il regalo di Natale che la p.a. metterà sotto l'albero degli italiani. Entro il 23 dicembre, infatti, tutte le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società controllate e le partecipate) dovranno adeguarsi al decreto legislativo n. 97/2016, attuativo della riforma Madia, che introduce nel nostro ordinamento l'istituto anglosassone del «Foia» (Freedom of information act»), ossia l'accesso civico generalizzato. 
Un formidabile grimaldello di controllo in mano ai cittadini che potranno richiedere non solo i dati e i documenti che gli enti sono obbligati a pubblicare, e che invece non abbiano reso noti (il c.d. accesso civico semplice) ma anche tutti gli atti «ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione» (l'accesso generalizzato vero e proprio). 
Questa straordinaria arma di trasparenza e legalità non può tuttavia non incontrare alcuni limiti. Innanzitutto di ragionevolezza. 
Le p.a. potranno accettare solo richieste di accesso precise, ossia riferite a una specifica documentazione, e non potranno invece soddisfare istanza generiche relative a un complesso di atti non individuato. Non solo. E' escluso che per rispondere alle richieste di accesso, gli enti pubblici siano tenuti a raccogliere informazioni che non siano già in loro possesso ovvero a rielaborare dati.
Vi sono poi limiti di accesso legati alla tutela di interessi pubblici (segreto di stato, sicurezza pubblica, ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa, politica e stabilità finanziaria dello stato, relazioni internazionali) o privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici della persona) che renderanno legittimo il no da parte della p.a. 
Per aiutare gli enti pubblici e in primis comuni ad affrontare in modo consapevole questa rivoluzione di trasparenza, l'Anci ha predisposto un vademécum operativo con istruzioni tecniche, linee guida e soprattutto modulistica che potrà essere utilizzata dalle amministrazioni e dai cittadini. 
I municipi potranno trovare nel volume dell'Anci (curato dal vicesegretario Stefania Dota e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Associazione) un utile facsimile del regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato che disciplinerà non solo le condizioni per l'esercizio del diritto, ma anche limiti, eccezioni (assolute e relative), impugnazioni e termini del procedimento. 
Sempre a beneficio delle p.a., l'Anci ha predisposto anche i modelli per la comunicazione dell'istanza ai controinteressati e per il diniego della domanda. 
I cittadini, invece, potranno trovare i due modelli per l'accesso (riprodotti qui in pagina) a seconda che si tratti di accesso civico o di accesso generalizzato. Il procedimento di accesso, come previsto dal digs 97, dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con un provvedimento espresso che potrà essere di accoglimento, rifiuto o anche accesso parziale. 
Anche questa ipotesi, chiarisce l'Anci, è contemplata dalla normativa quando gli enti ravvisino la sussistenza di limiti all'accesso solo per alcuni dati o parti del documento richiesto. In questo caso dovrà essere consentito l'accesso alle restanti parti. 
Entro il 23 dicembre (sei mesi dall'entrata in vigore del digs 97/2016) le amministrazioni dovranno adottare il «Foia» sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico generalizzato, con la sola eccezione delle norme in materia di banche dati per le quali è previsto il termine di un anno (23 giugno 2017). 


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