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venerdì 25 novembre 2016

LA RIFORMA COSTITUZIONALE: La nuova modalità di legiferare

Pure i Sindacati si defilano sulla crisi italiana.

II tre sindacati Confederali sono divisi e differenziati


Su una riforma costituzionale di tanta portata (47 articoli modificati), per non parlare del combinato disposto con la legge elettorale, abbiamo il NO e il SI raccomandati rispettivamente dalla CGIL e dalla CISL e un fate come vi pare e/o votate secondo coscienza della UIL
Non credo che si tratti di un giusto mezzo perché il quesito è netto: No o SI. 

Naturalmente entrambe le risposte sono pienamente legittime.

Nel 2013 il prof. Gustavo Zagrebelsky ha pubblicato un pamphlet sulla Repubblica “Fondata sul lavoro, sottotitolo: La solitudine dell’art. 1”, Einaudi Editore, Torino, 2013. 
Nella prima di copertina il libro riporta dal testo la seguente frase: “Unico tra i diritti, il diritto al lavoro è esplicitamente enunciato tra i principi fondamentali della Costituzione. La politica deve essere condizionata al lavoro e non il lavoro alla politica. È bene ribadirlo, oggi, mentre è in corso il rovesciamento di questo rapporto”.
La solitudine dell’art. 1 sulla quale scrive il Prof. Zagrebelsky ovviamente è una metafora o, meglio, un’amara constatazione di come il problema della piena occupazione e della giustizia sociale in Italia sia stato e sia continuamente trascurato o messo in seconda linea. 

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Il 4 dicembre 2016 gli elettori italiani sono chiamati a votare per il referendum costituzionale. Sono ancora tanti gli indecisi, molte persone non hanno ben chiare quali saranno le modifiche in caso di vittoria del sì. 
Fondamentale dunque, al di là dello scontro che va diventando sempre più chiassoso tra i politici in campo per le fazioni del Sì e del No, conoscere il testo completo della riforma è fondamentale, o quanto meno utile.
Abbiamo già riportato le modifiche dei primi articoli interessati dalle modifiche. Proseguiamo.....
Raffronto tra il testo vigente della Costituzione 
e il testo di legge costituzionale
L’articolo 4 novella l’articolo 60 della Costituzione, che disciplina la durata delle Camere. La modifica riferisce alla sola Camera dei deputati l’elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambe le Camere.


Rimane immodificato il primo comma dell’articolo 63 della Costituzione che prevede che ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Peraltro, tenendo conto in particolare della modalità di elezione e della composizione del nuovo Senato il legislatore ha inserito una previsione costituzionale (secondo comma) che rimette al Regolamento del Senato l’individuazione dei casi nei quali l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.

L’articolo 6 introduce due nuovi commi all’articolo 64 della Costituzione (secondo e sesto comma) e reca una modifica al quinto comma.


Fatta eccezione per quest’ultima, le novità sostanziali sono state introdotte nel corso dell’esame parlamentare.



In primo luogo, è inserita una nuova disposizione (secondo comma) che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari, mentre è assegnata al solo regolamento della Camera la disciplina dello Statuto dell’opposizione. Il nuovo sesto comma dell’art. 64 Cost., “costituzionalizzando” quanto attualmente previsto da specifiche disposizioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, sancisce inoltre il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

L’articolo 7 modifica l’articolo 66 Cost., in base al quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi. Considerato che lo status di senatore previsto dalla riforma dipende dai titoli legati alla condizione di consigliere regionale o di sindaco, il nuovo secondo comma dell’art. 66 dispone che il Senato “prende atto” della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, da cui consegue la decadenza da senatore. In tal modo il legislatore ha inteso chiarire che il Senato giudica su tutti i titoli di ammissione e di permanenza in carica peculiari dei suoi membri, mentre si limita a prendere atto delle cause che impediscono lo svolgimento del mandato legate alla carica elettiva regionale o locale. L’articolo 7 aggiunge dunque un nuovo comma all’articolo 66 della Costituzione, che riguarda la verifica dei poteri dei membri del Parlamento.
L’articolo 8, non modificato nel corso dell’esame parlamentare rispetto al testo originario del disegno di legge, modifica l’articolo 67 della Costituzione, al fine di escludere i senatori dalla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche già disposte all’art. 55 Cost. L’art. 55 Cost., infatti, al terzo comma, prevede che “Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione” (sulla limitazione ai soli deputati della funzione di rappresentanza della Nazione, si rinvia, supra, a quanto evidenziato relativamente all’articolo 1 del testo di legge costituzionale).

L’articolo 9, non modificato nel corso dell’esame parlamentare rispetto al testo iniziale presentato dal Governo, interviene sull’articolo 69 della Costituzione. Tale articolo, nella nuova formulazione, prevede che i soli membri della Camera dei deputati - e quindi non più i membri del Parlamento - ricevano una indennità stabilita dalla legge. L’articolo 10 del testo di legge costituzionale sostituisce il testo dell’articolo 70 della Costituzione, il quale attualmente sancisce la posizione paritaria dei delle due Camere nell’esercizio del potere legislativo (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”). 
La disciplina del procedimento legislativo viene adeguata alla nuova architettura costituzionale definita dalla riforma, che si fonda sul superamento del bicameralismo paritario. 
La nuova disciplina differenzia dunque i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi, distinguendoli in funzione delle tipologie dei disegni di legge oggetto di esame. 
Il nuovo procedimento legislativo definito dall’art. 70 Cost. si fonda dunque sulla seguente ripartizione: 
a) procedimento bicamerale: è applicabile a determinate categorie di leggi (elencate dall’articolo 70, primo comma). È caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa, come nel sistema attualmente vigente. I disegni di legge dovranno dunque essere approvati, nel medesimo testo, da entrambi i rami del Parlamento. In tali casi, i disegni di legge potranno essere presentati ed inizieranno il loro iter indifferentemente alla Camera o al Senato (salvo che si tratti di disegni di legge di conversione di decreti-legge, che andranno necessariamente presentati alla Camera – v. art. 77).
b) procedimento monocamerale “partecipato”: è il procedimento applicabile alla generalità dei disegni di legge (dunque a tutti i disegni di legge, salvo quelli per cui sia previsto un procedimento diverso). In tal caso, l’approvazione spetta alla sola Camera dei deputati (art. 70, secondo comma), ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo: su richiesta di un terzo dei propri componenti, il Senato può disporre, entro 10 giorni dalla trasmissione del testo da parte della Ca- Servizio Studi Dipartimento istituzioni 67 Articolo 70 - Procedimento legislativo mera, l’esame del disegno di legge. Entro i successivi 30 giorni, il Senato può deliberare proposte di modificazione, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva (art. 70, terzo comma). I relativi disegni di legge dovranno essere necessariamente presentati presso la Camera. 
Al procedimento monocamerale “partecipato” possono essere inoltre ricondotti due ulteriori procedimenti delineati dal nuovo art. 70, applicabili a due specifiche tipologie di disegni di legge: 
b1) procedimento monocamerale“rinforzato” art. 70, quarto comma): si applica esclusivamente alle leggi che danno applicazione alla cd. “clausola di supremazia” in attuazione dell’art. 117, quarto comma. 
Si differenzia dal procedimento monocamerale “partecipato” in quanto: 
• l’esame da parte del Senato – entro 10 giorni dalla trasmissione della Camera – è disposto a prescindere dalla richiesta di un terzo dei componenti; 
• ove il Senato proponga modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti, la Camera può non conformarsi ad esse solo pronunciandosi a sua volta, nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei propri componenti. 
b2) procedimento monocamerale di bilancio (art. 70, quinto comma): si applica alle leggi di bilancio. Si differenzia dal procedimento monocamerale “partecipato” in quanto: 
• l’esame da parte del Senato è automatico; 
• le proposte di modificazione da parte del Senato devono essere deliberate entro 15 giorni dalla trasmissione, anziché entro 30 giorni. 

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