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mercoledì 23 novembre 2016

LA RIFORMA COSTITUZIONALE: La diversa composizione ed i senatori a vita

L'opinione di un ex Presidente della Repubblica, oggi senatore a vita.

Per l'ex-Presidente della Repubblica, Giorgio Napoletano, quella sul referendum "è diventata una sfida largamente aberrante: non ritengo che uno degli obiettivi della riforma debba essere tagliare il numero dei parlamentari, ma avere un sistema più snello e un Senato rappresentativo delle realtà territoriali". 

Lo ha detto a Porta a Porta, sottolineando che "con questa riforma non si fanno miracoli. Ma si fanno passi avanti".

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L’articolo 3 modifica il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. 
I senatori di nomina presidenziale non restano, peraltro, in carica a vita, come previsto dall’attuale testo costituzionale, ma durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. 

La nuova previsione costituzionale va letta in combinato disposto con quanto stabilito dagli articoli 39, co. 7, e 40, co. 5 che prevedono, rispettivamente, che i senatori a vita attuali rimangano nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’articolo  59 Cost. - che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica - i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell’articolo 59 Cost., come modificato, “non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque”, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. 

Con la modifica la figura dei “senatori a vita di nomina presidenziale” è pertanto destinata ad esaurirsi, considerato che gli attuali senatori a vita esistenti rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato (mentre per i nuovi senatori di nomina presidenziale la durata sarà, come si è detto, di sette anni). 
Permane, nell’ordinamento, la figura dei “senatori di diritto e a vita”: salvo rinuncia. Sono gli ex Presidenti della Repubblica, in base al comma primo dell’articolo 59 Cost. che non è stato modificato. 
In base all’articolo 40, comma 5, inoltre, il numero di cinque costituisce la soglia numerica complessiva per i senatori di nomina presidenziale, precisando la norma che tale numero include quello dei senatori a vita di nomina presidenziale già in carica. 
Ad essi si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica.

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