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giovedì 17 settembre 2015

Enti Locali. Dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi al mantenimento dell'equilibrio di bilancio

Il decreto n. 126/2014 ha elimina l’obbligo per gli enti locali di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare, da sempre prevista entro il 30 settembre.
 La verifica dello stato di attuazione dei programmi rappresenta, in ogni caso, un tassello fondamentale nel ciclo della programmazione degli enti
In ogni caso, per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 147-ter, comma 2 del Testo Unico), è sancito l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.
La verifica dei programmi è, infatti, precondizione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo e deve pertanto avvenire prima dell’approvazione del DUP, lo strumento di programmazione individuato dai nuovi principi contabili. 

Il principio applicato alla programmazione prevede, poi, che lo schema di delibera di assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, debba essere presentato in Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (punto 4.2, lett. g). 

 Per il 2015, in attesa che si esprima il Ministero dell’Interno, si ritiene che per gli enti che hanno provveduto all’approvazione del bilancio di previsione a decorrere dal 1° luglio 2015, è sufficiente dare atto del mantenimento
-degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), 
-di cassa (incassi e pagamenti) 
-e della gestione residui 
direttamente nell’atto di approvazione del bilancio previsionale stesso. 

Per gli enti, invece, che hanno approvato il bilancio di previsione sussiste l’obbligo del provvedimento, salvo il pronunciamento del Ministero dell’Interno che potrebbe indicare una diversa data limite oltre la quale l’obbligo non sussiste.

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