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sabato 10 agosto 2013

Comune Contessa Entellina. I punti di vista delle strutture politiche e di quelle burocratiche non differiscono, però non sono in dialogo

Nei giorni scorsi abbiamo riferito della volontà dell’Amministrazione Comunale di dotare la struttura tecnica del Comune di una figura professionale all’altezza del compito, in  possesso di laurea in Ingegneria o Architettura,  che sappia bene orientare la complessa attività dell’area tecnica.
L’intenzione, emersa nel corso di svolgimento delle complesse operazioni per l’elaborazione del Piano Triennale sul fabbisogno di personale, adempimento obbligatorio in tutti gli enti locali, la si vorrebbe portare avanti con la pubblicazione di un avviso pubblico, ossia mediante una selezione fra figure professionali aventi i requisiti.
Si tratterebbe di dover attivare un rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) che comporterebbe il costo annuo di €. 16,1 mila.
Abbiamo già riportato la diatriba tecnico-giuridica che è insorta attorno a questa problematica fra la Giunta e la struttura finanziaria del Comune nei giorni scorsi
Vediamo di capire dove sta il punto di mancata condivisione fra la Giunta, appena insediatasi, che deve dispiegare l'organizzazione con cui portare avanti il programma elettorale, ed il Servizio Finanziario (ed il Revisore dei Conti) su cui grava l'onere di salvaguardare i conti pubblici dell'Ente.
  Le assunzioni di personale negli Enti locali
Nell'attuale momento storico, le assunzioni di personale negli Enti locali sono assoggettate ad un complesso sistema di vincoli. I limiti essenziali sono 4 e subiscono una diversa rimodulazione, a seconda che si tratti di assunzioni effettuate da Enti locali sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno (P.S.I.) ovvero da Enti che, in considerazione delle loro ridotte dimensioni territoriali (meno di 1.000 abitanti), sono esclusi dal Patto di stabilità.
A) Obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto al precedente esercizio. Gli Enti locali soggetti al Patto di stabilità devono adottare misure idonee a garantire la riduzione della spesa per il personale, da intendersi come riduzione dell’ammontare della spesa per il personale dell’anno precedente (art. 1, co. 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. legge finanziaria per l’anno 2007). Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di riduzione delle spese del personale, si deve tenere conto anche delle spese sostenute per il lavoro flessibile, ed in particolare le spese per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi con contratto a tempo determinato, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza distinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente (art. 1, co. 557-bis, L. n. 296/2006).
Se l’Ente locale non rispetta l’impegno di ridurre le spese di personale (rispetto alle spese sostenute nell’anno precedente), pone in essere una violazione del Patto di stabilità. Tale inadempimento determina, come sanzione, il divieto assoluto ed inderogabile a carico dell’Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo” e “con qualsivoglia tipologia contrattuale” (art. 76, co. 4, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, richiamato dall’art. 1, co. 557-ter, L. n. 296/2006).
B) Per gli Enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno si applica una regolamentazione diversa da quella appena descritta e, in particolare, la disciplina speciale prevista dall’art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, in forza della quale le spese di personale sostenute dagli Enti in esame non devono superare il corrispondente ammontare delle spese sostenute nel corso dell’anno 2008 (la riduzione della spesa non è dunque rapportata al precedente esercizio, come per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità, bensì alla voce di spesa sostenuta nell’anno 2008).
Obbligo di rispetto del tetto di spesa per il personale e di assunzioni con turn over. Per gli Enti locali sono previsti altri 2 vincoli, aggiuntivi rispetto al limite sopra descritto.
C) Il primo vincolo (che si applica sia gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità sia agli Enti che ne sono esclusi) riguarda la riduzione del tetto di spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti sostenute dall’Ente locale (art. 76, co. 7, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112). In particolare, qualora l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, è fatto divieto assoluto all’Ente di procedere ad assunzione di personale “a qualsiasi titolo” e “con qualsivoglia tipologia contrattuale”.
D) Il secondo limite (che riguarda esclusivamente gli Enti sottoposti al patto di stabilità) introduce per l’Ente locale una restrizione alla facoltà di effettuare nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato che possono essere effettuate soltanto entro un certo limite proporzionale rispetto alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nell’anno precedente (c.d. turn over assunti/cessati dal servizio). In particolare, l’Ente che ha un rapporto spese di personale/spese correnti inferiore al 50% può procedere all’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell’anno precedente.
Il rispetto della regola del turn over assunti/cessati subisce una significativa rimodulazione per gli Enti locali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno. Gli Enti in esame possono infatti procedere all’assunzione di personale nel limite “delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” (art. 1, co. 562, secondo periodo, L. n. 296/2006). E’ dunque prevista l’applicazione di un criterio “per teste”, ossia la possibilità di assumere un nuovo dipendente per ogni cessazione di rapporto di lavoro intervenuta l’anno precedente (c.d. turn over integrale, diverso da quello proporzionale vigente per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità).
E) Vincoli alle assunzioni con contratti di lavoro flessibile. Tutti gli Enti locali (sia quelli sottoposti al patto di stabilità sia quelli che ne sono esclusi) possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) entro il limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 (art. 9, co. 28, L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 4, co. 102, L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. legge di stabilità per l’anno 2012 e dall’art. 4-ter, co. 12, L. n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012). Alla stessa stregua – sempre in analogia a quanto previsto per le Amministrazioni dello Stato – la spesa di personale sostenuta dall’Ente per i contratti di formazione-lavoro (CFL), per altre tipologie di rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro, nonché per il lavoro accessorio non può superare il 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. A decorrere dal 1 gennaio 2013, gli Enti locali possono superare il predetto limite “per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”, ferma restando la necessità che la spesa complessiva non superi quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

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