StatCounter

mercoledì 13 aprile 2011

La Provinciale Contessa E.-Campofiorito simbolo dell'efficenza, dell'efficacia e dell'economicità della pubblica amministrazione in Sicilia

Le strade interne ed esterne ai centri abitati contengonlo insidie costituite da buche, avvallamenti, sporgenze, tombini privi di coperchi ed altro. E' proprio da queste circostanze che derivano le colpe e la responsabilità sia dello stato disastroso della viabilità e sia della sua mancata riparazione.
La responsabilità della mancata manutenzione di una qualunque strada, appartiene all’ente (Comune, Provincia, Stato, Autostrada) che è proprietario della strada. E negli ultimi anni i Comuni hanno sborsato abbastanza soldi per l'inegligenza nell'intervenire; da quanto ci viene riferito anche il comune di Contessa Entellina ha esperienze in materia di risarcimenti su queste problematiche.
E' l’art. 2043 del codice civile a stabilire “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto, a risarcire il danno”. La responsabilità si fonda sull’art 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, e, per caso fortuito, si intende una situazione non prevedibile e, quindi, non ovviabile con la normale diligenza.
Sempre e comunque, pertanto si individua una responsabilità oggettiva in capo al proprietario della strada per la mancata manutenzione della strada medesima, dove si trovano le insidie, non visibili e non facilmente rilevabili, specie di sera. Ed infatti, il Giudice potrà intervenire – su sollecitazione del cittadino che adisce le vie legali – per condannare l’ente proprietario della strada, al risarcimento dei danni subiti dall’automobilista. I danni generalmente vengono classificati in:
materiali (danni all’autovettura), 
fisici (lesioni o ferite), 
materiali e fisici.
Oltre il danno patrimoniale e biologico (danno alla salute), l’ente proprietario è tenuto a risarcire anche il danno morale (il cosiddetto prezzo del dolore).
La richiesta dei danni va inviata all’ente proprietario della strada, supportata dalla denunzia scritta dell’accaduto, presentata ai carabinieri, con un corredo fotografico (del luogo dove si è verificato l’incidente, fotografando l'insidia stradale) e da una dichiarazione testimoniale scritta.
Il tutto al fine di ottenere un risarcimento bonario dei danni. Se l’ente ritarda a pagare, il danneggiato, tramite un legale, cita, davanti al Giudice, l’ente proprietario.
Su questa materia sono generalmente disponibili ad assistere i danneggiati anche le Associazioni dei Consumatori, ad esempio FederConsumatori.

Nessun commento:

Posta un commento