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domenica 20 marzo 2011

Libia. Un documento per chi vuole capire la natura del Trattato Italia-Libia

Università Luiss "Guido Carli", Roma
Natalino Ronzitti, Professore di diritto internazionale
1. Il Trattato Italia-Libia firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 segna la conclusione di un lungo processo negoziale che era stato iniziato dai precedenti governi ed è stato accelerato dall’attuale.
I rapporti tra i due paesi hanno vissuto periodi burrascosi, ma non si sono mai interrotti, neanche negli anni bui del terrorismo internazionale e delle sanzioni contro la Libia. Gli interessi economici e in particolare la necessità degli approvvigionamenti energetici da parte italiana hanno favorito il superamento di ostacoli non indifferenti. In particolare, la presenza dell’Eni in Libia è continuata ininterrottamente dalla scoperta e coltivazione dei primi giacimenti petroliferi. Per non parlare dell’acquisizione da parte della Libia di un cospicuo pacchetto azionario della Fiat e dei recenti investimenti in altre imprese italiane.
Con l’avvento al potere di Muammar Gheddafi, nel 1969, i rapporti italo-libici entrano in una profonda crisi. Nel 1970 gli italiani furono cacciati dalla Libia e le loro proprietà confiscate nonostante che il Trattato del 1956, concluso con il governo monarchico allora al potere, concedesse ampie garanzie a riguardo. Il Trattato regolava anche le questioni successorie tra i due Stati, in attuazione della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.
I rapporti italo-libici toccarono il punto più basso quando la Libia, dopo il bombardamento Usa di Tripoli e Bengasi del 1986, lanciò un missile che cadde nelle acque prospicienti Lampedusa. Per la Libia cominciò un periodo di isolamento internazionale. Classificata dagli Usa come stato sostenitore del terrorismo internazionale, essa è stata oggetto di sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Accusata di aver provocato la tragedia di Lockerbie (scoppio di una bomba su un aereo della Pan Am in volo sulla Scozia, 1988), la Libia fu costretta a consegnare i presunti responsabili, che furono giudicati da una Corte scozzese operante in Olanda.
La normalizzazione è storia recente
La Libia si è impegnata, con una lettera indirizzata al Consiglio di Sicurezza (2003), a non partecipare direttamente o indirettamente alla commissione di atti di terrorismo internazionale e ha dichiarato altresì di rinunciare al programma per la costruzione di armi di distruzione di massa. Ha inoltre concesso un congruo risarcimento ai familiari delle vittime della tragedia di Lockerbie. Lo stesso è avvenuto per i familiari delle vittime di un altro incidente terroristico, coinvolgente un aereo francese dell’Uta in volo sui cieli del Niger, per il quale però la Libia ha sempre negato ogni responsabilità. Il Consiglio di Sicurezza, che aveva decretato severe sanzioni a partire dal 1992, le ha revocate nel 2003. Sanzioni erano state comminate anche dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, poi cancellate nel 2004.
È da notare che nel Preambolo del Trattato italo-libico del 2008 si ricorda “l’importante contributo dell’Italia ai fini del superamento dell’embargo”.
La normalizzazione dei rapporti è segnata, per quanto riguarda Italia e Libia, dalla stipulazione di una serie di accordi bilaterali: Accordo sul turismo, 1998;
Convenzione consolare, 1998;
Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, 2000;
Accordo di cooperazione culturale, 2003.
Gli accordi citati costituiscono pezzi di un mosaico della più ampia collaborazione tra i due paesi. Ma i due documenti politici più rilevanti sono costituiti dal
Processo Verbale del 4 luglio 1998, firmato da parte italiana dall'allora ministro degli Affari esteri Lamberto Dini, e dal
Comunicato Congiunto di pari data.
Molte delle questioni disciplinate dal Comunicato Congiunto saranno poi riprese nel Trattato del 2008. Le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti sono riprese solo nel 2005.
Due questioni restavano irrisolte: la prima di lunga data, la seconda più recente. Si tratta del problema dei crediti vantati dalle imprese italiane per opere effettuate in Libia e del contrasto all’immigrazione illegale.
Il contenzioso sui crediti si è trascinato irrisolto fino alla conclusione del Trattato del 2008. Si badi bene che questo contenzioso si riferisce solo ad opere effettuate dopo il 1970 e non ha per oggetto la questione dei beni espropriati nel 1970, che sembra ormai definitivamente scomparsa dal contenzioso italo-libico e infatti non compare nel Trattato del 2008.
Quanto al contrasto all’emigrazione, è storia recentissima. A parte l’Accordo del 13 dicembre 2000 prevalentemente programmatico, rivestono importanza fondamentale i due Protocolli del 29 dicembre 2007, che prevedono un pattugliamento congiunto con la cessione in uso di motovedette, ancora inattuato.

2. Il Trattato del 2008
non è un semplice trattato di amicizia e navigazione, ma intende imprimere una salto di qualità alle relazione dei due paesi, istituendo un vero e proprio partenariato. Il 7 ottobre in Libia si celebrava il giorno della vendetta, poiché in quella data vennero cacciati gli italiani, nel 1970. Il Trattato stabilisce che il 30 agosto, anniversario della firma, sia proclamato “Giornata dell’Amicizia italo-libica”.
Il trattato consta di tre parti relative ai principi generali, che regolano le relazioni tra i due paesi, alla chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi e al partenariato.
Occorre tenere conto anche del Preambolo, che non è solo un complesso di “considerando” enfatici, ma serve da guida per l’interpretazione delle successive clausole. Da una parte, si evidenziano i ruoli che le due parti possono svolgere, rispettivamente nell’Unione Europea e nell’Unione Africana, dall’altra, si sottolinea il rapporto “speciale e privilegiato”, che Italia e Libia vogliono sviluppare. Senza dimenticare le responsabilità italiane del passato, come i libici allontanati coercitivamente dalla loro terra in epoca coloniale, o il “rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico”. In breve la Libia è riuscita ad ottenere una “condanna” del colonialismo italiano, che si riflette poi in talune disposizioni del Trattato e che sarà ovviamente indicato ad esempio dagli stati di nuova indipendenza nei loro rapporti con la ex-madrepatria. Un riconoscimento che omette di considerare che il colonialismo non era all’epoca un fatto contrario al diritto internazionale. Peraltro viene ricordato il contributo dato dall’Italia al superamento dell’embargo che la comunità internazionale aveva decretato nei confronti della Libia. Anche il riferimento alla cooperazione regionale è importante. Prova ne siano i negoziati per un accordo quadro Unione Europea-Libia, concretamente avviato nel novembre 2008.
3. I principi che debbono informare le relazioni italo-libiche sono in buona parte contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, cui il Trattato fa continuo riferimento: rispetto della eguaglianza sovrana, divieto di ricorso alla minaccia e all’uso della forza, non ingerenza negli affari interni, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il capitolo sui principi si apre con una disposizione che conferma la centralità delle Nazioni Unite e il rispetto della “legalità internazionale”, dizione alquanto inconsueta, ma che può essere interpretata come volontà di improntare le relazioni internazionali ad uno stretto rispetto del diritto internazionale.
L’interesse di questa parte del Trattato non sta tanto nella ripetizione di principi, cui le parti sono tenute in base alla loro appartenenza alla comunità internazionale, quanto nella loro concreta specificazione.
La prima questione riguarda il divieto di compiere atti ostili in partenza dai rispettivi territori. Ciascuna parte si impegna a non compiere atti ostili nei confronti dell’altra e a non consentire che l’uso del proprio territorio da parte di altri (stati o attori non statali) per la commissione di tali atti. La clausola, che tanto clamore ha suscitato, essendosene messa in dubbio la compatibilità con il Trattato Nato, era in realtà già contenuta, sia pure in formula più succinta, nel Comunicato congiunto del 4 luglio 1998. Non si tratta di un “patto di non aggressione”, ma semplicemente della specificazione di un obbligo che già deriva dal diritto internazionale. Non c’è nessuna incompatibilità con il Trattato Nato, qualora la Libia agisca nel quadro della “legalità internazionale”, come è detto nella disposizione. È ovvio che se la Libia agisse fuori della legalità internazionale, ad esempio attaccando una nave di un paese Nato in alto mare, l’Italia sarebbe obbligata dal Trattato Nato ad assistere lo stato attaccato e quindi verrebbe meno l’obbligo di non consentire atti ostili in partenza dal proprio territorio, che ospita basi Usa e Nato. Ovviamente ci sono fattispecie più complesse e tutto sta a capire che cosa s’intenda per “atto ostile”. Tanto per fare un esempio, si potrebbe far riferimento ad una manovra navale degli Stati Uniti nel Golfo della Sirte, che la Libia considera come baia storica, in tutto e per tutto assoggettata alla sua sovranità, ma che gli stati occidentali, inclusa l’Italia, ritengono acque internazionali. Manovre della flotta Usa nella Sirte (o il semplice transito) in partenza da porti italiani costituiscono un “atto ostile”? I libici sono memori degli incidenti del 1981 e del 1986 che provocarono l’abbattimento di due loro aerei e l’affondamento di alcune motovedette, che si erano avvicinati alla flotta Usa, che era in navigazione o stava effettuando manovre nel Golfo della Sirte.
Altro punto che merita di essere commentato riguarda l’art. 6 relativo al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. C’è l’impegno ad agire conformemente alle rispettive legislazioni agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Una disposizione molto incisiva, che tra l’altro impegna ad agire in conformità con la Dichiarazioni Universale, che non è uno strumento giuridicamente vincolante. Ma resta da vedere se il riferimento alle “rispettive legislazioni” non finisca per limitare la portata dell’obbligo da parte libica, che non consta vantare (o attuare) una legislazione particolarmente avanzata in materia di diritti umani. Peraltro la Libia ha ratificato i principali trattati in materia: la Convenzione sul divieto di genocidio, i due Patti Onu del 1966, la Convenzione sul divieto di discriminazione razziale e quella contro la tortura.
Anche l’obbligo di risolvere pacificamente le controversie è meramente ripetitivo della Carta delle Nazioni Unite. Non sono indicati modi perfezionati di soluzione, quali l’arbitrato o il ricorso alla Corte internazionale di giustizia mediante clausole compromissorie ad hoc. Sono solo indicati nelle disposizioni della parte II e III del Trattato i consueti mezzi diplomatici.
4. La parte II del Trattato, la più impegnativa per l’Italia, non contiene propriamente obblighi sinallagmatici, cioè prestazioni reciproche.
La disposizioni più onerosa è quella relativa alla realizzazione di progetti infrastrutturali di base, per un importo complessivo di 5 miliardi di dollari. L’esborso annuale è pari a 250 milioni di dollari per 20 anni. Il Trattato non motiva, neppure nel Preambolo, la ragione della concessione. Ma è noto che questa è stata effettuata per “chiudere il capitolo del passato”, cioè come una sorta di risarcimento per il periodo coloniale. La realizzazione dei progetti sarà affidata ad imprese italiane e, questo è molto importante, i fondi verranno gestiti direttamente dall’Italia. Non c’è quindi un trasferimento di fondi alla Libia. Una Commissione mista paritetica dovrà individuare e curare l’articolazione dei progetti. Sono previste esenzioni doganali a favore delle imprese italiane e la messa a disposizione gratuita dei terreni su cui dovranno essere realizzate le opere. Eventuali inadempienze e ipotesi tecniche di soluzione saranno segnalate ai rispettivi Ministeri degli affari esteri dalla Commissione mista. Per la copertura finanziaria dei 5 miliardi di dollari, la Legge di esecuzione del Trattato prevede un’addizionale all’Ires (imposta sul reddito delle società), a carico delle società che svolgono attività nel campo della ricerca e coltivazione degli idrocarburi residenti in Italia, con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro (in pratica l’Eni).
Meno onerose, ma pur sempre a carico dell’Italia, sono le “iniziative speciali” che il Trattato afferma espressamente essere disposte “a beneficio del popolo libico”. Tali iniziative comprendono la costruzione in Libia di 200 unità abitative, l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti libici, un programma di riabilitazione per le vittime dello scoppio di mine, il ripristino del pagamento di pensioni di guerra, la restituzione di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale. Alla Libia è già stata restituita la statua della Venere di Cirene, rinvenuta in epoca coloniale, quando il territorio era sottoposta alla sovranità italiana. Si è voluto dare attuazione ad un principio della Convenzione di Vienna sulla successione tra Stati del 1983, che prevede la restituzione agli stati di nuova indipendenza di beni provenienti dal territorio coloniale. Ma tale principio è contestato dai paesi che hanno avuto colonie, tra cui l’Italia. Da parte libica si annette alla questione particolare valore, tanto che l’Italia ha assunto l’impegno a collaborare con la Libia per favorire la restituzione di beni archeologici “sottratti” da altri stati “in epoca coloniale” (art. 16).
Ma quali sono i vantaggi per l’Italia?
La questione più rilevante riguarda i crediti vantati da aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici. La cifra viene da parte italiana quantificata in 620 milioni di euro solo in conto capitale. Ma il Trattato non specifica la somma né stabilisce quando il debito libico sarà rimborsato. C’è solo un impegno a raggiungere un accordo con uno scambio di lettere da negoziare nell’ambito del Comitato dei Crediti. Si badi bene, però, che vi sono anche debiti di natura fiscale e amministrativa accumulati da imprese italiane. Anche in questo caso c’è l’impegno a raggiungere un accordo. Sui due punti il negoziati non sarà facile e c’è il rischio per i nostri imprenditori che si giunga ad una compensazione per loro svantaggiosa. È stata addirittura prospettata l’ipotesi di prelevare dall’ammontare delle rate dovute alla Libia per i progetti infrastrutturali quanto dovuto agli imprenditori italiani. Ma questo significherebbe la fine del Trattato! Tra l’altro è difficile fare affidamento, sul piano dello stretto diritto, su un meccanismo del genere, poiché mentre l’importo per i progetti infrastrutturali è quantificato, quello vantato dagli imprenditori italiani non lo è (almeno nel Trattato). È facile presumere che questa disposizione del Trattato sarà estremamente conflittuale. Un altro pericolo incombe sulla somma destinata ai progetti infrastrutturali. C’è il rischio che gli imprenditori, in mancanza di una sollecita attuazione delle loro ragioni a livello governativo, seguano la via giudiziaria per ottenere una sentenza giudiziale o arbitrale e poi tentino di ottenerne l’esecuzione valendosi sulle somme destinate alla Libia dal Governo italiano.
Come si è detto, niente è disposto a favore degli esuli cacciati dalla Libia, i cui beni furono confiscati. Nel Processo Verbale del 1988 non c’è traccia di alcuna rivendicazione dell’Italia e secondo taluni l’Italia avrebbe praticamente rinunciato a far valere questo diritto. Per riparare a quella che sostanzialmente è un’ingiustizia, il Disegno di Legge relativo all’autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione del Trattato, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, contiene una disposizione che accorda un indennizzo ulteriore rispetto a quello già decretato dalla Legge 1066/1971. Si tratta di una disposizione che in sé presa è poco congrua rispetto alla legge di esecuzione del trattato, poiché quest’ultimo nulla dispone in materia, ma di cui si comprende la ragione.
Gli esuli sono invece oggetto di una disposizione ad hoc, di natura non finanziaria. La legislazione libica ne impediva l’ingresso in Libia. Ora l’art. 11 impegna la Libia a concedere loro visti d’ingresso per turismo, visita, lavoro o altre finalità. Il Trattato si riferisce ai cittadini italiani “espulsi nel passato dalla Libia”. Ma occorre tener presente che vi sono cittadini che hanno volontariamente lasciato la Libia prima dell’espulsione in massa e a cui non era consentito entrare in Libia. Forse andrebbe chiarito nelle opportune sedi ciò che è ovvio, cioè che anche per questi italiani non si applica nessuna restrizione per i visti.
Altre disposizioni discriminatorie dell’ordinamento libico riguardano vincoli e limiti applicati alle sole imprese italiane. La relativa normativa dovrà essere abrogata. In questo contesto è importante anche l’impegno a sciogliere l’Azienda libico-italiana (Ali), a cui le imprese italiane erano costrette a versare contributi diventati nel tempo onerosi. Il patrimonio viene trasferito in un Fondo Sociale, destinato ad esaurirsi e quindi a chiudere, per finanziare progetti a favore dei libici.
5. La parte più ambiziosa del Trattato è quella relativa al partenariato, destinata a promuovere relazioni speciali tra i due paesi. Tranne qualche eccezione, si tratta in buona parte di norme programmatiche. Il che è ovvio, dovendosi predisporre un’attività da attuare negli anni a venire. Meno ovvio è che il Trattato non preveda la messa a disposizione delle risorse necessarie, tranne quanto stabilito in materia di contrasto all’immigrazione clandestina.
La cooperazione investe molteplici settori:
-culturale e scientifico;
-economico e industriale;
-energetico;
-difesa;
-non proliferazione e disarmo.
Riveste inoltre particolare importanza il settore: lotta al terrorismo e immigrazione clandestina.
Poco è da dire per quanto riguarda la cooperazione nel quadro dei primi tre settori sopra elencati. Per il momento c’è solo un elenco di possibili attività che dovranno essere sviluppate, inclusa la costituzione di società miste o lo sviluppo dei rapporti tra Università e Istituti di ricerca. Forse per il momento il settore più promettente è quello energetico, grazie alla presenza dell’Eni. Comunque, il Trattato offre la cornice, che andrà riempita di contenuti concreti.
Meritano una particolare menzione i settori della difesa e della non proliferazione e disarmo.
Nel campo della difesa vi è l’impegno a realizzare “un forte ed ampio” partenariato industriale e delle industrie militari, nonché la conduzione di manovre congiunte. Quanto alla non proliferazione e disarmo, la Libia ha ratificato i principali trattati in materia di armi di distruzione di massa ed ha rinunciato a dotarsi di tali armi. La collaborazione comprenderà non solo le armi di distruzione di massa, ma anche i relativi vettori. Di notevole interesse è l’impegno “ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera” da armi di distruzione di massa. Cosa significa? Si è inteso rinverdire vecchie ambizioni come la creazione di una conferenza per la sicurezza nel Mediterraneo oppure di rendere il Mediterraneo una zona esente da armi nucleari? La portata dell’impegno è più modesta e conforme alla realtà. Il limite è dato dal riferimento al “pieno rispetto degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati internazionali in materia”. Quindi si dovrà incoraggiare l’adesione ai trattati che vietano le armi di distruzione di massa degli stati mediterranei, che ancora restano fuori dai regimi di disarmo e non proliferazione. Ma niente autorizza a leggere la disposizione come un impegno a favorire zone denuclearizzate o addirittura a fare dello stesso Mar Mediterraneo una zona denuclearizzata.
La disposizione di più immediato interesse è quella relativa alla lotta all’immigrazione illegale. Sono note le recenti polemiche secondo cui la Libia non avrebbe fermato il traffico di emigranti verso l’Italia; si tratta di polemiche dirette in parte ad accelerare la ratifica del trattato, già avvenuta da parte libica. Sta di fatto che le ondate migratorie provenienti dalla Libia sono imponenti. Naturalmente non si tratta di cittadini libici, ma di individui provenienti da paesi a sud delle frontiere terrestri in mano ai trafficanti, che provvedono poi ad imbarcarli sulle coste della Sirte. L’art. 19 del Trattato prevede, da una parte, l’attuazione dell’Accordo del 2000 e, in particolare, dei due Protocolli del 2007 e il pattugliamento con equipaggi misti con motovedette messe a disposizione dall’Italia. Dall’altra, un sistema di telerilevamento alle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane. Un sistema piuttosto costoso, che però non comporta il dislocamento di forze di polizia italiane. Il finanziamento dovrà essere assicurato per metà dall’Italia e per l’altra metà dall’Unione Europea in base alle intese già concluse. Anche in questo caso la copertura finanziaria è assicurata dall’addizionale Ires.
Italia e Libia sono parti del Protocollo delle Nazioni Unite (2000) contro la criminalità organizzata per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La Libia non è invece parte della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951. La Convenzione non assicura un diritto soggettivo all’asilo, ma offre varie guarentigie, tra cui il non respingimento del rifugiato alle frontiere di uno stato in cui la sua vita o libertà sarebbero messe in pericolo. Il fatto che la Libia non sia parte della Convenzione sullo status dei rifugiati ha destato preoccupazione per la sorte degli immigrati alle frontiere terrestri della Libia. A quanto sembra, la mancata ratifica è frutto di una visione ideologica, secondo cui la nozione di rifugiato è estranea alla cultura araba, dove la solidarietà e fratellanza tra i paesi arabi impone agli stati di accogliere i fratelli di altre nazioni arabe. Comunque l’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, richiamata dall’art. 6 del Trattato, stabilisce che ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Deve essere segnalato pure il terzo comma dell’art. 19, che impegna le parti a collaborare sia attraverso iniziative bilaterali che regionali per prevenire il fenomeno dell’immigrazione clandestina nei paesi di origine dei flussi migratori. In quella sede potranno essere tenute in debita considerazione le preoccupazioni umanitarie.
Il partenariato comporta, come si è visto, impegni complessi che dovranno trovare ulteriore definizione nella fase di attuazione. Per questo è stato necessario prevedere organismi che ne curino la gestione. Vengono pertanto istituiti:
-Un Comitato di Partenariato, a livello di Presidente del Consiglio dei Ministri da parte italiana e di Segretario del Comitato popolare generale da parte libica; il Comitato si riunirà annualmente, alternativamente in Italia e Libia. Al Comitato spetta adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione del Trattato;
-Un Comitato dei Seguiti, a livello del Ministro degli Affari esteri e del Segretario del Comitato popolare generale per il collegamento estero e la cooperazione internazionale. Anche in questo caso è prevista una riunione annuale, alternativamente in Italia e Libia. Ma sono previste anche riunioni straordinarie, a richiesta della parte che lamenti una violazione del Trattato. In questo caso, il Comitato funge da meccanismo per la soluzione della controversia;
-Svolgimento di consultazioni regolari tra le due parti.
6. Quale giudizio dare del Trattato Italia-Libia? Esso è stato accolto favorevolmente alla Camera, tranne alcuni gruppi e singoli parlamentari che hanno manifestato un’opinione nettamente contraria. In effetti è un accordo bipartisan, poiché chiude un processo iniziato da oltre un decennio. Occorre ora vedere come il Trattato sarà attuato, una volta entrato in vigore. Molte norme hanno natura programmatica e dipendono quindi dalla volontà dei due paesi. Ciò vale innanzitutto per il partenariato, a parte le disposizioni relative al contrasto all’immigrazione illegale, che sono immediatamente precettive. I trattati sono fatti per durare e stabilire solide relazioni. L’ambizione, come è detto nel Preambolo, è di fare del Trattato il quadro giuridico di riferimento per un rapporto bilaterale “speciale e privilegiato”. Il Trattato è oneroso per l’Italia, ma rappresenta un “investimento” e molto dipenderà dall’evoluzione della situazione politica in Libia.
Problemi interpretativi non mancano, come in ogni accordo internazionale. Il trattato è in due lingue autentiche, italiano e arabo, e una discrasia tra i due testi aumenterebbe le difficoltà interpretative, che dovranno essere risolte mediante consultazioni bilaterali e facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
Talune clausole sono ridondanti o mal formulate, come le espressioni contenute nell’art. 1, secondo cui ci si impegna ad adempiere in buona fede agli obblighi sottoscritti e derivanti dai principi e dalle norme di diritto internazionale universalmente riconosciuti (il riferimento è ai principi e alle norme di diritto consuetudinario che per definizione sono diritto non scritto e quindi non si sottoscrivono!). Una migliore “toeletta istituzionale” sarebbe stata preferibile.
Il Trattato, inoltre, adopera un linguaggio inusuale, quando si riferisce alla “legalità internazionale”, dizione che compare ben tre volte, anche nelle disposizioni finali. Qualora vi fosse incompatibilità tra Trattato Nato e Trattato italo-libico (il che non è), la clausola non esenterebbe l’Italia dall’osservare questo secondo trattato per il motivo che, così facendo, violerebbe il primo trattato.
Anche il principio di non ingerenza negli affari interni avrebbe richiesto una più stretta aderenza agli strumenti internazionali in uso, facendo riferimento alla competenza interna degli stati. Viene invece impiegato il termine “giurisdizione”, che nella lingua inglese (jurisdiction), da cui è tratto, ha un significato diverso dall’italiano. Inoltre, la nozione di giurisdizione dovrebbe essere qualificata dall’aggettivo “interna” (domestic). Il principio di non ingerenza negli affari interni è spesso oggetto di controversia, ma non impedisce critiche e rimostranze nei confronti della parte che, nella gestione della sua politica interna o di quella internazionale, non si comporta conformemente ai parametri del diritto internazionale e delle più importanti risoluzioni delle Nazioni Unite. Ad esempio l’Italia potrà sempre richiamare la Libia all’osservanza della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei trattati internazionali in materia di cui la Libia è parte, senza incorrere in una violazione del principio della non ingerenza negli affari interni (infatti dei trattati ratificati occorre poi sempre verificare la concreta attuazione).

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