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venerdì 4 febbraio 2011

Permessi ex legge 104/92. Applicazione della legge 183/10

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Area tutela del danno alla persona
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Roma, 1 febbraio 2011
Prot. n. 20/2011/MPS/rb

Oggetto: Permessi ex legge 104/92. Applicazione della legge 183/10: precisazioni dell'Inps (Messaggio n. 1740/11)


Il messaggio dell'Istituto previdenziale é dedicato all'applicazione delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 183/10 riguardanti il diritto ai permessi per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità. Il messaggio integra le disposizioni della circolare Inps n. 155/10 per quanto riguarda i lavoratori che, alla data del 24 novembre 2010, già beneficiavano dei permessi.
Questi lavoratori riceveranno una lettera dall'INPS con la richiesta di chiarimenti rispetto al beneficio di cui godono.
Va chiarito che si tratta di lavoratrici e lavoratori che sino al 23 novembre 2010 hanno fruito legittimamente dei permessi e che, a causa di un dispositivo di legge entrato in vigore il 24 novembre che ha modificato alcuni requisti, potrebbero subire disagi dovuti alla sospensione del pagamento dei permessi per verifica dei requisiti.
L'Inps prevede di recuperare i pagamenti già effettuati – direttamente o tramite l'azienda- dal 24 novembre 2010 sino alla data dell'invio della comunicazione al lavoratore se si dovesse verificare l'assenza dei requisiti prescritti.
Tutto questo non va certamente a colpire chi gode in maniera impropria dei permessi, ma ancora una volta danneggia i veri beneficiari, cioè le persone con disabilità.
Queste prime indicazioni riguardano:
1. lavoratori, parenti o affini entro il 3° grado del disabile: questi lavoratori, ai quali la legge riconosce il diritto ai permessi quando il coniuge e/o i genitori del disabile sono affetti da patologie invalidanti, devono inviare la documentazione sanitaria relativa allo stato di salute del coniuge e/o dei genitori del disabile, in busta chiusa, indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente.
2. la procedura che le sedi Inps devono seguire nel caso di permessi in corso di fruizione al 24.11.2010 da parte di
 parenti o affini entro il 3° grado di persone con disabilità
 più lavoratori per assistere la stessa persona disabile
 lavoratori che hanno presentato domande dalle quali risulta non specificato o generico il grado di parentela.
Tutte queste pratiche saranno riesaminate dalle sedi INPS sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla legge n. 183. Per questo motivo l'Inps ha adeguato la procedura “Gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92” introducendo due funzioni che permettono di evidenziare i casi da riesaminare.
Un primo controllo viene effettuato dall'Istituto che verifica se nella domanda presentata a suo tempo, o negli allegati, siano reperibili le informazioni necessarie.
Se ciò è possibile, l'Istituto procede ad una definizione immediata della pratica in senso positivo o in senso negativo. Il lavoratore interessato, il datore di lavoro e il patronato dovrebbero ricevere, riteniamo, in breve tempo una comunicazione in tal senso.
Nel caso, invece, non sia possibile reperire le informazioni dalla domanda già presentata a suo tempo, l'Inps invia una richiesta di informazioni.
1. al lavoratore richiedente i permessi
2. al datore di lavoro e al patronato (se la domanda é stata patrocinata)
e, contestualmente, sospende il provvedimento in corso alla data del 23 novembre 2010. La pratica risulta “sospesa in attesa di documenti”. Il lavoratore si vede sospendere il diritto alla fruizione dei permessi per un tempo non indicato dall'Istituto.
Parenti o affini entro il 3° grado di persone con disabilità o domande con grado di parentela non specificato o generico
Con la lettera viene richiesto al lavoratore di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi.
Le dichiarazioni devono pervenire all'Inps entro e non oltre il 31 marzo 2011.
Se il lavoratore non invia tali dichiarazioni entro la data indicata, l'Istituto informa il datore di lavoro della cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio, ovvero, nel caso di pagamento diretto della prestazione, emette un provvedimento di reiezione, con effetto dal 24 novembre 2010. Copia di tali provvedimenti sono inviati anche al Patronato.
Se il lavoratore invia le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti, l'Istituto istruisce la domanda inserendo le nuove informazioni e la data di ricezione dei dati richiesti, ed emette una nuova lettera di accoglimento per il lavoratore, il datore di lavoro e il patronato.
La stessa procedura viene seguita nei casi in cui l'Inps paga direttamente i permessi.
Più lavoratori fruiscono dei permessi per assistere la stessa persona disabile
In questo caso la richiesta di informazioni é inviata ad ogni lavoratore e alla persona disabile. E' infatti la persona disabile che dovrà scegliere il lavoratore beneficiario dei permessi.
Attenzione: se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore o dall’amministratore di sostegno.
In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o dell'amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell’Istituto.
Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Sulla base di queste indicazioni, all'altro lavoratore che usufruiva alternativamente dei permessi, e al suo datore di lavoro, l'Inps invia un provvedimento di reiezione con effetto dal 24 novembre 2010.
Queste disposizioni interesseranno, nelle prossime settimane, i nostri uffici poiché copia della lettera di richiesta dell'Inps arriverà anche al patronato.
Dobbiamo contattare le lavoratrici ed i lavoratori, informarli dei nuovi adempimenti ed inviare all'Inps in formato cartaceo i moduli compilati.
I lavoratori saranno sospesi dal diritto ai permessi; non é chiaro per quanto tempo poiché l'Inps non indica alcun termine.
Le informazioni devono pervenire all'Inps entro la data del 31 marzo 2011. Una assenza di risposta ha come conseguenza l'invio di un provvedimento di cessazione ed anche la formazione di un indebito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, e di quest'ultimo con l'Inps.
Il provvedimento, di accoglimento o di cessazione – con decorrenza 24 novembre 2010- é inviato al lavoratore, al datore di lavoro e al patronato.
E' molto probabile che i datori di lavoro, non appena ricevuta copia della lettera inviata al lavoratore, sospendano il diritto del lavoratore ai permessi o, in alternativa, ne permettano la fruizione tramutandola in giorni di ferie.
Come sempre, tutti questi aspetti devono essere monitorati ed affrontati insieme alle categorie interessate.

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