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domenica 21 marzo 2010

Costituzione Repubblicana: artt. 29, 30, 31 - la famiglia

di Lorenza Carlassare
LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE
Riconoscimento del matrimonio, diritti e doveri dei coniugi e dei figli. Mentre si pone con forza il problema del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso

Del primo comma dell'art. 29 "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" si è cercato di forzare l'interpretazione. Ma -chiariva Esposito già negli anni cinquanta- il suo significato è semplicemente di avere "riconosciuto i diritti, le facoltà, le potestà che si svolgono all'interno della famiglia", i cui membri non sono legati fra loro da vincoli soltanto giuridici, ma affettivi, spontanei, di sangue. Vincoli "naturali" che rendono la famiglia una "società naturale" di cui lo Stato deve rispettare  l'autonomia senza pretendere  di imporsi al suo interno come il fascismo, "non è una definizione, è una determinazione di limiti" precisava Aldo Moro, limiti all'intervento dello Stato. Conseguenza di questo principio è la priorità riconosciuta ai genitori nell'istruire ed educare i figli: non possono essere privati del loro diritto e sostituiti da altri, salvo la provata incapacità (psichica o materiale, indigenza, malattia). "Nei casi di incapacità dei genitori la legge assicura che siano svolti i loro compiti" dice l'art. 30 comma 2.
La formula "società naturale fondata sul matrimonio" non implica l'indissolubilità -la parola "indissolubile" venne eliminata- ma pone la "stabilità" come esigenza del vincolo matrimoniale. E dunque "non vuole imporre la teoria che solo dal matrimonio possa sorgere la famiglia", ma implica che i diritti costituzionali garantiti sono soltanto quelli della famiglia fondata sul matrimonio. Quale tutela, allora, per altre forme di convivenza, per le "famiglie" non fondate sul matrimonio ? Benchè la "famiglia di fatto"  si inquadri nelle formazioni sociali tutelate  dall'art. 2, in mancanza di una disciplina legislativa non si arriva ad estendere  ai conviventi i diritti dei coniugi.  Solo simbolico è il valore dei "registri" delle unioni civili dei comuni, e prive di efficacia giuridica (ha detto la Corte) le indicazioni di alcuni Statuti regionali.
Connessa ma diversa è la questione dei riconoscimento delle unioni omosessuali, prevista nei vari Paesi europei ma non in Italia dove il matrimonio contratto da persone dello stesso sesso in quei paesi non viene trascritto dall'Ufficiale di stato civile. Sulla questione è attesa a giorni la decisione della Corte Costituzionale.  E' vero che i costituenti  non intendevano "cristallizzare la famiglia"  bensì porre "punti fissi che non siano irrigidimenti della nostra vita sociale, ma fondamento sicuro per ulteriori sviluppi costruttivi " (Dossetti), e ritenevano "le forme" delle famiglie "storicamente determinante" (Togliatti). Ma il compito della Corte non è facile, anche se il matrimonio fra persone dello stesso sesso in qualche modo è già consentito (ai transessuali dopo la correzione chirurgica e anagrafica): è probabile che concluda che è una scelta  rimessa alla "discrezionalità del legislatore".
"Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unione familiare" stabilisce il comma 2. Il richiamo all'unità familiare rese inizialmente più difficile la realizzazione dell'eguaglianza in una famiglia gerarchicamente ordinata, dominata dall'assoluta preminenza del marito, dove la moglie non disponeva neppure della dote, nè decideva sull'educazione dei figli. L'interiorità rimase fino alla Riforma del diritto di famiglia del 1975, preceduta da diverse sentenze della Corte costituzionale che intervenne anche successivamente dichiarando illegittime norme relative ai rapporti personali e patrimoniali fra coniugi, ai rapporti dei coniugi con figli oltre che sulla legislazione previdenziale e assistenziale, talora a favore dell'uomo , estendendo al padre una serie di diritti inizialmente previsti per la donna lavoratrice. La parità ha trovato resistenze, benchè fin dagli anni Cinquanta fosse stato chiarito che in nome dell'unità familiare non era più possibile per il legislatore fissare il dominio di uno solo dei coniugi, un solo "capo" e l'altro sottoposto al suo potere. 
L'art. 30 "E' diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" da un lato riconferma il principio della parità dei genitori nel rapporto coi figli, dall'altro chiarisce che il diritto-dovere di mantenimento, educazione, istruzione è dei genitori come tali, anche se, non essendo sposati, non abbiano creato una famiglias. Ad evitare che si sottraggano al loro dovere occultando il fatto della generazione, sta il terzo comma "La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità".  Il dovere di mantenimento, educazione, istruzione è pieno e incondizionato: assicurato direttamente dalla Costituzione, non può essere limitato da una legge ordinaria. Qual è allora il significato del comma 2 "La legge assicura ai figli  nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile  con i diritti  dei membri della famiglia legittima" ? Indiscusso l'eguale diritto a mantenimento, istruzione ed educazione, è tutelata la coesione della famiglia che non può vedersi imporre la coabitazione coi figli illegittimi ai quali, a parte questo, dev'essere assicurata ogni tutela sul piano giuridico e sociale ad evitare che siano colpiti nell'onore o posti in situazione d'inferiorità. Un esempio dei Costituenti fu la cancellazione dalla pagella di "figlio di N. N." umiliante di fronte ai compagni.
Per rendere effettivo il diritto-dovere dei genitori di mantenere, educare, istruire i figli "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia  e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo" dice l'art. 31. Un programma da realizzare, completato dalle successive norme sulla scuola e sul lavoro: ma mai come oggi la Costituzione è tradita.

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